Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n 35 che proroga fino al 19 aprile i Comuni “zona rossa”.
Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, sono adottate, con efficacia dal 14 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020, le seguenti misure restrittive per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona:
a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzidetti da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione;
c) ai divieti di cui alle lettere a) e b), sono ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l’obbligo di esibizione del modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno: è consentito l’ingresso ad un Comune rientrante nella “zona rossa”, previa autorizzazione del
Sindaco, esclusivamente al personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza; sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni “zona rossa” al personale sanitario, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni; sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni “zona rossa” in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate; sono consentiti l’ingresso e il transito per e nei Comuni “zona rossa” al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento dei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa; in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso ad un Comune della “zona rossa” è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco.