La Federazione Italiana Tiro a Volo informa, sul proprio sito ufficiale, che il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) dell’Emilia Romagna ha pronunciato una sentenza in cui afferma un importante principio di diritto, ossia che anche chi è privo di porto d’armi può lecitamente usare l’arma nei campi di tiro, sempre che «sia assistito da persona o istruttore che, munito di valida licenza, sovrintenda all’esercitazione, al diletto o alla gara».
«Come è evidente, – spiegano dalla Fitav – il postulato si estende, seppur in modo implicito, anche all’esercitazione eseguita dalle persone minorenni. Per giunta, il dictum riguarda un ricorso proposto da un nostro tiratore al quale era stato ritirato il permesso di porto d’armi per provvedimento del Questore. Ebbene, il giudice amministrativo, pur respingendo il ricorso, ha chiarito che nessuna disposizione di legge o assunto logico vieta che detto tiratore possa usare l’arma all’interno delle nostre strutture. Resta fermo, come è ovvio e come più volte ribadito, che la valutazione, certamente discrezionale, è rimessa alla società, la quale ha la facoltà di decidere, secondo criteri di opportunità, se ammettere all’uso del fucile il tiratore che, quantunque sia nostro iscritto, sia privo (per una ragione o per l’altra) di licenza».